Manuali tecnici e prevenzione!

La sicurezza e la prevenzione sono le componenti fondamentali di ogni attività umana e non possono essere trascurate. Quando si verifica un incidente, si è portati a parlare di sfortuna, in realtà si può affermare che generalmente un incidente è causato dal mancato rispetto delle norme di sicurezza.

Sicurezza delle macchine e degli impianti

Il rischio che non si riesce ad eliminare viene definito rischio residuo, ma è illogico assumere l’ipotesi di un rischio accettabile, soprattutto se si tratta di vite umane. Indispensabili sono lo studio e la gestione della sicurezza per la realizzazione di misure per la prevenzione. Tali misure possono essere materiali e infrastrutturali, ma soprattutto formative ed informative, idonee a far conoscere il rischio e quindi evitare il pericolo.

La nuova direttiva macchine

La nuova revisione della direttiva macchine si applica ai seguenti prodotti:

  • macchine;
  • attrezzature intercambiabili;
  • componenti di sicurezza;
  • accessori di sollevamento;
  • catene, funi e cinghie;
  • dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
  • quasi-macchine (insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata - ad es. un sistema di azionamento - unicamente destinati ad essere incorporati o assemblati ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina)

Articolo 5 della nuova direttiva macchine

Immissione sul mercato e messa in servizio
Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato e/o mettere in servizio una macchina:

  • si accerta che soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati dall'allegato I;
  • si accerta che il fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte A, sia disponibile;
  • fornisce in particolare le informazioni necessarie, quali ad esempio le istruzioni;
  • espleta le appropriate procedure di valutazione della conformità ai sensi dell'articolo 12;
  • redige la dichiarazione CE di conformità ai sensi dell'allegato II, parte 1, sezione A, e si accerta che accompagni la macchina;
  • appone la marcatura «CE» ai sensi dell'articolo 16.

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